Gialuma onlus
Associazione premiata dal Presidente della Repubblica
STATUTO
ART.1 - COSTITUZIONE
L'Associazione denominata "GIALUMA", è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore), non persegue scopo di lucro, è apartitica, non ammette discriminazioni di etnia, di sesso, di nazionalità e di religione.
ART.2 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.
ART.3 - SEDE
L'Associazione ha sede legale in Lanuvio, Via Piastrarelle n.28, con possibilità di aprire altre sedi periferiche sia in Italia che all'estero.
ART.4 - SCOPI E FINALITA'
L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ed ha lo scopo di promuovere, iniziative relative alla lotta al sottosviluppo e alla fame nel mondo, fondando le sue motivazioni sui valori della solidarietà umana e della difesa dei diritti dell'uomo.
Per realizzare tale scopo, L'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 CTS:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla ,legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
Più nello specifico, in coerenza con le finalità statutarie, l'Associazione si propone di:
1) Valorizzazione delle capacità delle popolazioni locali ad intraprendere iniziative tese all'autodeterminazione e allo sviluppo produttivo.
2) Assistenza all'infanzia, per creare le condizioni di migliori prospettive di vita, perché siano affermati i più elementari diritti alla salute, alla scuola e alla formazione professionale dei minori e dei giovani in generale.
3) Educazione sanitaria e lotta contro le malattie trasmissibili, igiene e risanamento ambientale, igiene e sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare e sue connessioni con lo sviluppo rurale, zootecnico e veterinario, ecc.
4) Stringere e mantenere rapporti a livello nazionale ed internazionale con organizzazioni similari, promuovendo incontri e collaborazioni, nonché ogni altra iniziativa connessa con lo sviluppo dei popoli, la lotta alla fame nel mondo e la difesa dei diritti umani, la progettazione e la realizzazione di progetti di intervento sia a carattere assistenziale che tesi propriamente allo sviluppo.
5) Elaborare e gestire nei Paesi in via di sviluppo progetti di cooperazione internazionale sia autonomamente che in collaborazione con Organizzazioni non Governative ed altri enti pubblici e privati, nel rispetto degli scopi statutari, avvalendosi di esperti, cooperanti e volontari.
6) Produzione e diffusione di materiale di comunicazione visivo, audiovisivo inerente gli scopi istituzionali. Tale materiale sarà utilizzato nell'ambito di iniziative sulle problematiche relative ai Paesi in via di sviluppo, ai flussi migratori, alla tematica dell'accoglienza, alla difesa delle diversità, per il rispetto della interculturalità.
7) Elaborare e gestire programmi di informazione e di educazione allo sviluppo riguardanti gli argomenti oggetto delle finalità istituzionali, mettendo a disposizione la competenza della Associazione su temi specifici anche su richiesta di Istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche.
8) Promuovere e progettare iniziative di formazione e di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione rivolte ai propri collaboratori, cooperanti e volontari che ne facciano richiesta, nonché al mondo della scuola e del lavoro.
9) Avviare iniziative di formazione nei paesi in via di sviluppo allo scopo di potenziare e costruire capacità autonome di iniziativa nei vari settori delle comunità locali.
10) Costituire banche dati, raccolte bibliografiche e mostre con i materiali raccolti e prodotti direttamente, destinati alla fruizione del mondo della scuola e dell'associazionismo sociale.
11) Al verificarsi delle due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), l’Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra elencate purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art.6 del CTS.
ART.5 - SOCI
Hanno la qualifica di Soci della Associazione GIALUMA, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, tutte le persone fisiche e le Istituzioni pubbliche e private la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea. La richiesta di diventare socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che comunica all’interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione l’eventuale delibera di rigetto. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della propria successiva convocazione, se non appositamente convocata. La delibera di accoglimento della domanda, invece, viene comunicata direttamente all’interessato dal Consiglio di Amministrazione e annotata sul libro soci.
I soci che, alla data del 31 Ottobre di ciascun anno, non abbiano presentato eventuale dimissione saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. La qualifica di socio decade per decesso, recesso volontario e per incompatibilità derivante dallo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi associativi o per mancato versamento della quota associativa; la morosità sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e la incompatibilità dall'Assemblea dei Soci. Non è elemento di incompatibilità il ricoprire rapporti di lavoro continuativo o saltuario con l'Associazione stessa.
L'Associazione, oltre che dai Soci fondatori e da quelli che ne hanno fatto richiesta, può prevedere anche Soci Onorari dei quali il Consiglio proponga la nomina in Assemblea, in considerazione di particolari meriti connessi con gli scopi dell'Associazione.
I Soci onorari sono esonerati dal pagamento annuale della quota associativa.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad esaminare i libri sociali e a recedere dall'appartenenza all'associazione. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
L'adesione all'Associazione per ogni categoria di associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
ART.6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente
L’Organo di controllo - eventuale
Revisori dei conti.
Il Revisore legale dei conti – eventuale
ART.7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci vengono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci, mediante convocazione da inviarsi con raccomandata anche a mano, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, agli associati in regola con il pagamento delle quote. I Soci possono farsi rappresentare da altri soci tramite delega scritta in numero non superiore a 3 (tre), salvo che per l'approvazione dei Bilanci e le nomine e le deliberazioni in merito a responsabilità di soci. Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori per le nomine. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile, I comma.
L'Assemblea delibera:
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sulle ammissioni e dimissioni dei soci,
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sull'approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e su tutto quanto le è demandato per legge e secondo lo Statuto
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sulla nomina del Consiglio di Amministrazione,
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sull’eventuale nomina dei componenti dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti,
-
sul bilancio preventivo e consuntivo annuali o pluriennali
-
ed inoltre sulle misure finanziarie annuali fra le quali anche l'ammontare della quota associativa,
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sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
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sull'esclusione degli associati,
-
sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
-
sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
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sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
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delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L'Assemblea delibera su tutta la materia oggetto della attività della Associazione inserita nell'Ordine del giorno sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente.
ART.8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti in maggioranza tra i soci, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni rinnovabili; in caso di dimissioni o impedimento di uno o più consiglieri, il Consiglio surrogherà una sostituzione provvisoria con successiva ratifica alla prima Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno tre volte l'anno in ordine ai bilanci preventivi, consuntivi ed alla quota associativa. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua vece dal Vice Presidente o dal più anziano dei suoi componenti. Delle riunioni viene redatto un verbale su apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di turno. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza alcuna limitazione; procede alla nomina di incarichi ed alle eventuali assunzioni ed alle decisioni in ordine agli aspetti economici, retributivi e finanziari del funzionamento della Associazione ivi comprese le norme di regolamento interno e l’individuazione delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio può attribuire poteri propri al Presidente, al Vice Presidente, ad altri Soci anche non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi i rapporti con gli Istituti creditizi e gli Enti Finanziatori, salvo ratificare le relative decisioni ed azioni alla prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione. Anche dipendenti e collaboratori dell'Associazione possono far parte del Consiglio di Amministrazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica successiva alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.
ART.10 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo è nominato dall’Assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art.30 del CTS; potrà essere un organo monocratico o collegiale (costituito da tre membri effettivi e uno supplente), eletti per un triennio, anche tra persone estranee all’Associazione e sono rieleggibili. Se collegiale al suo interno i membri eleggono un Presidente che ha la rappresentanza del Collegio e lo presiede.
Spetta all’Organo di Controllo il compito di controllare l’attività dell’Organo Amministrativo dell’Associazione, da esercitare nelle forme previste dalla legge, di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e può richiedere la convocazione dell’Assemblea in caso di irregolarità nella gestione sociale perché prenda gli opportuni provvedimenti.
ART.11 – REVISORE LEGALE DEI CONTI
L’Associazione, inoltre, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art.31 del CTS.
ART.12 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio potrà avvalersi di un Comitato Scientifico composto da consulenti qualificati secondo le diverse tipologie di attività per le quali l'Associazione si riconosce nelle proprie finalità istituzionali. Questo avrà la responsabilità di collaborare all'individuazione delle strategie scientifiche e operative della Associazione. Nel suo interno esprimerà un suo rappresentante che potrà rispondere ed essere chiamato a partecipare al Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea associativa.
ART.13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI
Tutti gli incarichi previsti per gli organi associativi ricompresi nel presente statuto, al di fuori delle attività lavorative e professionali direttamente previste per la realizzazione di programmi e progetti, sono gratuiti.
ART.14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote e contributi versati da soci e da sostenitori e da ogni altro bene immobile e mobile acquisito ed inventariato dall'Associazione. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nell’ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
ART.15 - ENTRATE
Le entrate della Associazione sono costituite da: quote dei soci, sovvenzioni e contributi, proventi da attività svolte dalla Associazione, finanziamenti di Organismi nazionali ed internazionali pubblici e privati, da campagne ed iniziative finalizzate alla raccolta di fondi (ai sensi dell’art.7 del CTS), ecc.
ART.16 - BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo si chiude il 31 Dicembre 2005.
Entro il 31 Marzo dell'anno successivo, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo e preventivo relativo all'esercizio successivo, ed il bilancio sociale nei casi contemplati dall’art.14 del CTS, affinché venga poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo, sarà accompagnato dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità gestionali di perseguimento delle finalità statutarie, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.
Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, come impone la lettera "d" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97.
L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come impone la lettera "e" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97. Il patrimonio dell’associazione, in quanto Ente del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Qualora venga superato il limite dimensionale di cui all’art. 14 del CTS, l’Associazione predispone, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito, a cura del Presidente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
ART.17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea in seduta straordinaria, che delibererà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio. In nessun caso l'attivo potrà essere ripartito fra i soci della Associazione disciolta.
L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera "f" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97. Successivamente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento sarà disciplinata ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
ART.18 - CONTROVERSIE
Tutte le eventuali controversie sociali, interne alla Associazione stessa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi in Assemblea, che giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.
ART.19 - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione continuerà a far uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS", come impone la lettera "i" dell'art.10 D.Lgs. n.460/97, così come le disposizioni di carattere fiscale previste dal D.Lgs n.460/97 continueranno a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS, in base a quanto disposto dall’art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall’art.5-sexies del D.L. n. 148/2017.
L’Associazione adotterà automaticamente l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e tutti i riferimenti statutari alla normativa Onlus decadranno una volta che si verificheranno le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e dall'iscrizione nel RUNTS.
ART.20 - LIBRI SOCIALI
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
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il libro degli associati;
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il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
ART.21 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.